Statuto

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E’ costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione denominata “FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA”.

La Fondazione ha sede in Reggio Emilia, Via A. Paterlini n° 1, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative e/o decentrate, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

Articolo 2

(Durata)

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

(Scopo)

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) promuovere e sostenere iniziative, attività di studio, di ricerca, di approfondimento, utili per l’attività giudiziaria e per la divulgazione del diritto sostanziale e processuale, in particolare con opera di sensibilizzazione e promozione per le tecniche di conciliazione giudiziale, stragiudiziale e negli arbitrati;

b) promuovere e sostenere iniziative, modalità, occasioni, processi, protocolli destinati a favorire il dialogo tra magistrati, avvocati ed il loro organo rappresentativo e/o loro associazioni, personale giudiziario, altri liberi professionisti iscritti ad ordini professionali, loro organi rappresentativi e associazioni, al fine di realizzare un’ottimale collaborazione, conoscenza e rispetto reciproco, in direzione della migliore efficienza dell’apparato giudiziario, anche eventualmente con forme di integrazione delle dotazioni del Tribunale di Reggio Emilia ovvero attraverso altre modalità di supporto, per finanziare e sostenere progetti di innovazione organizzativa del Tribunale, anche proposti dai dirigenti degli Uffici Giudiziari, nell’interesse dei cittadini, dei liberi professionisti ordinistici, imprese, enti e di chiunque abbia necessità o interesse di accedere alla Giustizia;

c) supportare la diffusione, in favore della comunità e dei cittadini, della cultura della legalità, della tutela giudiziaria e del diritto sostanziale, italiano e comunitario, nonché dell’utilizzo diffuso di quelle tecnologie, anche informatiche, che consentano di migliorare e rendere maggiormente efficiente l’accesso dei privati, degli operatori economici e dei liberi professionisti agli uffici del Tribunale, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge, dai regolamenti, dai provvedimenti amministrativi, dalle circolari del Presidente del Tribunale;

d) promuovere una libera attività culturale in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto comunitario, diritto penale ed altre branche del diritto e delle procedure, in direzione dell’adeguamento dell’ordinamento civile e penale, sostanziale e processuale, alle esigenze della Società e per contribuire al migliore funzionamento della Giustizia;

e) promuovere adeguate forme di comunicazione e di informazione in favore della comunità tutta sullo stato della Giustizia, specialmente a livello locale, e sulle condizioni e problematiche dell’accesso alla Giustizia dei cittadini e delle imprese, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, le imprese, gli organi istituzionali, i rappresentanti politici, le amministrazioni, sulle problematiche dell’apparato giudiziario;

f) promuovere adeguate forme di comunicazione e di informazione in favore della comunità tutta, allo scopo di favorire la conoscenza del lavoro e del ruolo primario nella Società dei magistrati, per mantenere alto il prestigio della magistratura e per evitare o contenere gli effetti di pratiche di disinformazione sul lavoro e ruolo dei magistrati;

g) promuovere adeguate forme di comunicazione e di informazione in favore della comunità tutta, allo scopo di favorire la conoscenza del lavoro e del ruolo primario nella Società delle professioni ordinistiche per la tutela degli interessi e diritti dei cittadini e delle libertà, per mantenere alto il prestigio dei liberi professionisti ordinistici e per evitare o contenere gli effetti di pratiche di disinformazione sul loro lavoro e ruolo;

h) promuovere, specialmente in favore dei giovani, iniziative atte a sviluppare la preparazione professionale, il senso di responsabilità, la continua ricerca della professionalità, la creazione di opportunità di lavoro, anche interagendo con la scuola e l’Università;

i) intrattenere aperto e costruttivo dialogo e promuovere iniziative e sinergie con la magistratura reggiana e con gli Ordini professionali Fondatori, Associazioni Forensi, Università, Istituzioni, Associazioni di imprese ecc., per favorire la realizzazione degli scopi della Fondazione.

La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Articolo 4

(Attività strumentale)

Per il raggiungimento dello Scopo, la Fondazione può, tra l’altro:

a) istituire Master, scuole di specializzazione, promuovere e organizzare convegni nazionali e internazionali, seminari, dibattiti, stages; progettare e realizzare con le necessarie autorizzazioni iniziative editoriali; creare e gestire siti internet; effettuare studi e ricerche, promuovere scambi culturali con altri Paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari. La Fondazione può attribuire assegni di ricerca, borse di studio, compensi ed emolumenti per attività dirette alla realizzazione di propri scopi e, se previsto dalla legge e dalla Convenzione, finanziare incarichi e collaborazioni con l’Università, scuole e altri Enti;

b) collaborare con Università, strutture Universitarie, con altri enti, pubblici o privati, con associazioni, con enti di ricerca nazionali e internazionali;

c) realizzare, gestire, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature, computer, programmi software e ogni altra tecnologia o materiale utile o necessario per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei propri scopi; compiere operazioni bancarie; richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; stipulare contratti, convenzioni, con privati ed Enti pubblici per lo svolgimento delle attività; fare quant’altro di utile od opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento dello Scopo; costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) realizzare osservatori permanenti, nazionali e internazionali, sul processo, sulla regolazione e sulle modalità di accesso al servizio giustizia, raccogliere modelli, materiale bibliografico e giurisprudenziale, assegnare temi di ricerca e pubblicare studi e monografie;

f) creare banche dati, su supporto informatico e/o cartaceo, contenenti fonti normative, giurisprudenza, dottrina, prassi, bandi interni e internazionali;

g) costituire biblioteche, organizzare viaggi di studio;

h) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa al raggiungimento dello Scopo.

Articolo 5

(Patrimonio)

Il patrimonio è costituito dal fondo iniziale di dotazione costituito dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione, anche in misura diseguale fra loro senza che ciò comporti attribuzione di diritti maggiori o minori ad ognuno di essi.

Il patrimonio è altresì composto dai beni di proprietà della Fondazione, e potrà essere incrementato con erogazioni, sovvenzioni, sponsorizzazioni e donazioni dei Fondatori, dei Sostenitori, degli enti pubblici o privati, dei privati e dai beni con questi acquistati e da ogni altro provento derivante dall’attività della Fondazione, ivi compresi i proventi derivanti dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie, connesse, e dai beni pervenuti alla Fondazione a qualsiasi altro titolo.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento dello Scopo e non può essere diviso, né attribuito ai Fondatori.

In caso di recesso di un Fondatore la quota che questi ha versato non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Articolo 6

(Fondatori, partecipanti onorari, sostenitori)

1. Fondatori. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

2. L’adesione alla Fondazione è deliberata, a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione su domanda di chi vi abbia interesse.

3. Partecipanti Onorari. Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione fra coloro che, per l’elevato grado di professionalità, per meriti acquisiti e capacità dimostrate, si siano distinti nei settori di ricerca e/o in iniziative nelle quali opera la Fondazione. Possono intervenire alle riunioni del Comitato scientifico e proporre iniziative in linea con lo Scopo della Fondazione.

4. Sostenitori. Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce periodicamente i requisiti per l’acquisizione della qualifica di Sostenitore Principale, di Sostenitore Ordinario e di Amico della Fondazione.

4.1 Sostenitori Principali.  I Sostenitori Principali, che possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e associazioni, anche straniere, hanno funzione consultiva non vincolante del Consiglio d’Amministrazione, al quale possono proporre iniziative o sottoporre problematiche.  Partecipano di diritto alle iniziative promosse dalla Fondazione ed esprimono indicazioni non vincolanti per la designazione dei componenti il comitato scientifico.  Ricevono gratuitamente il materiale informativo sulle attività della Fondazione, gli atti dei convegni e delle conferenze.  Figurano come Sostenitori Principali nelle iniziative di comunicazione e nel sito web della Fondazione.

4.2 Sostenitori ordinari.  I Sostenitori ordinari, che possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e associazioni, anche straniere, partecipano di diritto alle iniziative promosse dalla Fondazione.  Ricevono il materiale informativo sulle attività della Fondazione, gli atti dei convegni e delle conferenze.  Figurano come Sostenitori nelle iniziative di comunicazione e nel sito web della Fondazione.

4.3 Amici della Fondazione.  Gli Amici della Fondazione, che possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e associazioni, anche straniere, sono coloro che, in vario modo, apportano sostegno materiale, di qualsivoglia valore, anche episodicamente o una tantum, o qualsiasi altra utilità alla Fondazione. Possono inserire nel proprio sito web o profilo social, per il tempo e nel modo stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Giustizia, il titolo di “Amico della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia”.

Articolo 7

(Esercizio finanziario e bilancio)

L’esercizio finanziario della fondazione ha inizio l’1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere deve predisporre il bilancio consuntivo annuale da approvarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

È fatto divieto alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente a mano che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti con finalità omologhe.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere im piegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore.

Articolo 9

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione che è il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest’ultimo tra i membri designati a farne parte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un solo altro mandato.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura il corretto ed efficace funzionamento degli organi statutari, promuove le attività della Fondazione, vigila sull’applicazione dello Statuto, sovrintende all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa.

3. Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione ed ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni in nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, di nominare arbitri, periti, consulenti tecnici, di transigere, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunzie. Tutti gli altri poteri qui non menzionati ed in special modo i poteri di straordinaria amministrazione spettano al Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all’interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente i poteri spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il Consigliere che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 10

(Consiglio d’Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci Consiglieri, compreso il Presidente.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per un solo altro mandato.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono:

– tre Avvocati nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

il Presidente della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Emilia o persona da questi designata;

– il Sindaco del Comune di Reggio Emilia o persona da questi designata;

– il Presidente della Provincia di Reggio Emilia o persona da questi designata;

– il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o persona da questi designata;

– due Commercialisti nominati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia;

– un Notaio nominato dal Consiglio Notarile di Reggio Emilia.

2. Il Consiglio d’Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.

3. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato, in via ordinaria, dal Presidente.

Deve, altresì, essere convocato dal Presidente tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri o il Comitato Scientifico.

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato per iscritto a ciascun Consigliere presso il domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria con richiesta di conferma del recapito, almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio.  In caso di estrema urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma, telefax o posta elettronica certificata che siano inviati al Consigliere almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della convocazione.

Le comunicazioni di cui sopra si riterranno validamente effettuate all’indirizzo e/o al numero di telefax o posta elettronica certificata che ognuno dei Consiglieri d’Amministrazione comunicherà al Segretario della Fondazione al momento dell’accettazione della nomina, salvo diversa indicazione data successivamente per iscritto al Segretario stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può attribuire ad uno o più Consiglieri poteri delegati.

In particolare il Consiglio:

a) nomina i componenti del Comitato Scientifico;

b) adotta le linee guida per l’attuazione e lo sviluppo dell’attività scientifica;

c) approva i programmi della Fondazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera in merito alle adesioni alla Fondazione;

f) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione a norma di legge.

Al Presidente ed ai Consiglieri della Fondazione non spetta alcun compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Fondazione, da documentarsi e autorizzarsi da parte del Consiglio d’Amministrazione

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera normalmente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La maggioranza è dei tre quarti dei presenti per le delibere che abbiano ad oggetto programmi unitari di spesa ed interventi di spesa di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila/00) cadauno.

Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’ente è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

6. In caso di dimissioni, rinunzia, cessazione della carica di Consigliere per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti, la sostituzione per la restante durata del mandato spetta al rispettivo Fondatore nominante, il quale dovrà provvedervi entro il termine di tre mesi dalla data delle dimissioni, rinunzia, cessazione della carica del Consigliere. Mancando la designazione del nuovo Consigliere entro il termine anzidetto, si procederà a norma dell’art. 7.1.

7. La nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione, a seguito di richiesta indirizzata ai Fondatori a mezzo raccomandata a.r. o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata (agli indirizzi indicati nell’atto costitutivo della Fondazione, salvo loro successiva modifica comunicata per iscritto al Segretario della Fondazione) o posta elettronica ordinaria con conferma del recapito, da parte del Presidente del Consiglio d’Amministrazione in scadenza, va fatta dai Fondatori con comunicazione scritta indirizzata tramite racc. a.r. o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con conferma del recapito al Presidente, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di effettuare la nomina.

7.1 Nel caso in cui un Fondatore non effettuasse la richiesta designazione del Consigliere di propria nomina nel termine di cui sopra, alla nomina del predetto Consigliere procederà vicariamente e validamente il Comitato Scientifico, su richiesta scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza ed entro trenta giorni dalla stessa.

Articolo 11

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è costituito da un numero di membri variabile da sette a quindici, determinato di volta in volta dal Consiglio d’Amministrazione in occasione del rinnovo del Comitato stesso.

Il primo Comitato Scientifico potrà essere costituito da un numero di membri inferiore e sarà nominato dal Consiglio d’Amministrazione nel corso del suo primo mandato.

Il Consiglio d’Amministrazione nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico fra i componenti dello stesso. Il Coordinatore, provvede alla convocazione del comitato stesso e tiene i rapporti col Consiglio di Amministrazione.  La convocazione del Comitato Scientifico è fatta dal suo coordinatore nei modi e forme previsti dall’articolo 10.3.

I membri del Comitato Scientifico saranno scelti dal Consiglio d’Amministrazione tra persone che si siano distinte per professionalità e competenza in attività coerenti con lo Scopo della Fondazione.

La verifica dei requisiti suddetti è compiuta dal Comitato Scientifico uscente, al quale il Consiglio di amministrazione sottopone i nominativi ed i curricula dei membri designati a comporre il nuovo Comitato scientifico prima del suo insediamento, per riceverne il parere non vincolante.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti per un solo altro mandato. Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcun compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Fondazione, da documentarsi e autorizzarsi da parte del Consiglio d’Amministrazione.

3. Il Comitato Scientifico formula proposte riguardo al perseguimento dello Scopo della Fondazione, propone iniziative scientifiche, predispone progetti culturali ed editoriali per la diffusione delle attività, cura i rapporti scientifici in ambito nazionale ed internazionale, propone progetti intesi ad una maggiore efficienza dell’apparato giudiziario e delle dotazioni del Tribunale di Reggio Emilia e delle sedi distaccate, al fine di migliorare i servizi di accesso alla Giustizia in favore dei cittadini, enti, riconosciuti e non. Valuta e promuove l’adesione ad iniziative coerenti con lo Scopo della Fondazione.

In caso di dimissioni, rinunzia, cessazione dalla carica di un membro elettivo del Comitato Scientifico, si deve procedere alla nomina di un nuovo membro entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza della causa delle dimissioni, rinunzia o cessazione, rispettando le modalità di designazione previste al paragrafo n. 1 del presente articolo.

Articolo 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra persone estranee allo stesso.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato per un solo altro mandato.

Il Segretario sovrintende alla Fondazione e ne organizza le funzioni, curando i rapporti col Presidente, il Consiglio d’Amministrazione, i Fondatori, i Soci, il Comitato Scientifico, i Sostenitori e gli interlocutori istituzionali; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico con funzioni consultive e ne redige i verbali; può far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti per i quali abbia avuto delega da parte del Consiglio d’amministrazione.

Al Segretario, se nominato tra i Consiglieri della Fondazione, non spetta alcun compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Fondazione, da documentarsi e autorizzarsi da parte del Consiglio d’Amministrazione.

Articolo 13

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio d’Amministrazione anche fra persone estranee allo stesso.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato per un solo altro mandato.

Il Tesoriere:

1. gestisce le disponibilità finanziarie della Fondazione, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

2. predispone il progetto di bilancio consuntivo e, se occorrente, di bilancio preventivo, che sottopone all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione;

3. effettua i pagamenti disposti dal Presidente o dal Consiglio d’Amministrazione;

4. provvede alla riscossione di ogni sovvenzione e provento pervenuto alla Fondazione;

5. custodisce tutta la documentazione contabile;

6. segnala al Consiglio d’Amministrazione ogni informazione e avvertenza sulla situazione finanziaria della Fondazione, sugli impegni in scadenza, sul mantenimento dell’entità stabile del fondo di dotazione della Fondazione.

Al Tesoriere, se nominato tra i Consiglieri della Fondazione, non spetta alcun compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Fondazione, da documentarsi e autorizzarsi da parte del Consiglio d’Amministrazione.

Articolo 14

Revisore legale

Il Revisore legale e il suo supplente sono scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nel Registro dei revisori contabili ed estranee ai componenti del Consiglio di amministrazione.  Il Revisore legale, al quale compete il controllo contabile della Fondazione, è organo consultivo contabile della Fondazione stessa e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni e pareri, effettua le verifiche di cassa; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato per un solo altro mandato.

Nel caso di vacanza nel triennio della carica di Revisore legale, subentra il supplente fino a compimento del triennio.

Articolo 15

(Trasformazione ed estinzione della fondazione – devoluzione del patrimonio)

1. Qualora lo Scopo della Fondazione sia divenuto di scarsa utilità, i Fondatori possono, all’unanimità, deliberare la trasformazione della Fondazione ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile.

2. La Fondazione si estingue per scadenza del termine, per il raggiungimento dello Scopo, per sopravvenuta impossibilità dello Scopo o per volontà unanime dei Fondatori.

3. L’eventuale Patrimonio residuo al momento dell’estinzione, saldate le passività della Fondazione, sarà devoluto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori ed in caso di mancato raggiungimento del quorum, con disposizione dell’Autorità Governativa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.